1. Il territorio della Repubblica, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato «zona libera da armi nucleari».
2. Il transito e il deposito, anche temporanei, di armi nucleari o di parti di armi nucleari non sono ammessi in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, individuato ai sensi del comma 1.
3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, a livello sia nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.