PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA POPOLARE

Art. 1.
(Obiettivi e finalità).

      1. Il territorio della Repubblica, ivi compresi lo spazio aereo, il sottosuolo e le acque territoriali, è ufficialmente dichiarato «zona libera da armi nucleari».
      2. Il transito e il deposito, anche temporanei, di armi nucleari o di parti di armi nucleari non sono ammessi in nessuna circostanza sul territorio della Repubblica, individuato ai sensi del comma 1.
      3. Il Governo provvede ad adottare tutte le misure necessarie, a livello sia nazionale che internazionale, per assicurare la piena applicazione del presente articolo entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.